Sez. 3, Sentenza n. 19062 del 05/09/2006 (Rv. 592913 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Impugnazione - Soggetto legittimato - Soggetto parte del precedente giudizio - Legittimazione esclusiva all'impugnazione - Condizioni e limiti - Sentenza contenente pronunzia nei confronti di parte necessaria non validamente evocata in giudizio - Legittimazione di tale parte all'impugnazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
Il principio secondo cui la legittimazione all'impugnazione spetta soltanto a colui che abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata non trova applicazione nell'ipotesi in cui il giudice nonostante la mancata (o nulla) notifica dell'atto introduttivo della controversia, abbia ritenuto presente in giudizio il litisconsorte necessario non (o non ritualmente) evocato e abbia emesso pronuncia nei suoi confronti, poiché, in tal caso, quel soggetto assume la qualità solo formale di parte del giudizio e della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)