diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6416 del 01/07/1998 (Rv. 516841 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Litisconsorte necessario pretermesso - Impugnazione della sentenza con mezzi diversi dall'opposizione di terzo - Legittimazione - Esclusione - Limiti - Sentenza contenente pronunzia nei confronti di parte necessaria non validamente evocata in giudizio - Legittimazione di tale parte all'impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516841-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Il principio che nega al litisconsorte necessario pretermesso la legittimazione alle impugnazioni diverse dell'opposizione di terzo, e in particolare al ricorso per cassazione, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il giudice nonostante la mancata (o nulla) notifica dell'atto introduttivo della controversia abbia ritenuto presente in giudizio il litisconsorte necessario non (o non ritualmente) evocato ed abbia emesso la pronuncia anche nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)