Sez. 1, Sentenza n. 25302 del 11/11/2013 (Rv. 628818 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Inosservanza dell'ordine del giudice in ordine al rendimento del conto - Effetti - Inversione dell'onere della prova - Esclusione.
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI
L'inosservanza dell'ordine del giudice in ordine al rendimento del conto non comporta, a carico del convenuto, l'inversione dell'onere della prova, che resta pur sempre a carico dell'attore che si assume creditore, potendo al più il giudice, nel suo prudente apprezzamento, trarre da tale inosservanza un argomento di prova a norma dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 263
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)