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Sez. 3, Sentenza n. 485 del 20/01/1981 (Rv. 410955 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - ORDINE DEL GIUDICE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410955-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - ORDINE DEL GIUDICE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

La inosservanza dell'ordine del giudice in ordine al rendimento del conto non comporta a carico del convenuto l'inversione dello Onere della prova, che resta pur sempre a carico dell'attore che si assume creditore, ma - oltre che dar luogo al deferimento del giuramento, ai sensi dell'art 265 cod proc civ - puo essere al piu valutata dal giudice, nel suo prudente apprezzamento, come argomento di prova, in conformita di quanto previsto dall'art 116, secondo comma, cod proc civ. (Conf 889/73, mass n 363222; (Conf 2876/67, mass n 330483).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)