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Sez. 1, Sentenza n. 11101 del 08/06/1977 Ud. (dep. 23/09/1977) Rv. 136774 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIMITI - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136774-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIMITI - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*

La liberta di valutazione delle prove, la quale costituisce un profondo rinnovamento delle strutture processuali penali, basate in precedenza sul regime delle prove legali, che facevano rifiutare al giudice la responsabilita del giudizio, non e sovrana o illimitata, presupponendo che si dia ragione della decisione adottata attraverso una esauriente motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)