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Sez. L, Sentenza n. 12742 del 01/09/2003 (Rv. 566432 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Sentenza della Corte di Cassazione - Prospettazione di errore di diritto - Vizio revocatorio - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566432-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. è idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze - comprese quelle della cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. - consiste in una svista sui dati di fatto, produttiva dell'affermazione o della negazione di elementi decisivi per la soluzione del quesito proposto, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata e (per la revocabilità delle sentenze di cassazione), riguardi atti interni al giudizio di legittimità, cioè atti che la Corte può esaminare direttamente; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'erronea percezione si risolva in realtà nella prospettazione di un vizio di diritto già ritenuto inesistente dalla Corte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)