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Sez. 1, Sentenza n. 24860 del 22/11/2006 (Rv. 593075 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Sentenza della Corte di cassazione - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593075-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 n. 4 cod.proc.civ., con riferimento alle sentenze emesse dalla Corte di cassazione, deve, tra l'altro, riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte medesima esamina direttamente, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza della Cassazione, essendo dedotti "errores in procedendo" o profilandosi questioni processuali rilevabili "ex officio", perché se l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione a atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito. (Nella specie la S.C., dichiarando inammissibile la censura, ha rilevato che essa riguardava gli atti interni del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392 bis, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)