Sez. L, Sentenza n. 1740 del 19/02/1991 (Rv. 470989 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto | Elementi ex nn. 3 e 4 dell'art. 414 cod. proc. civ. - Omissione - Effetti - Nullità del ricorso - Sanatoria a seguito della costituzione della controparte - Esclusione - Limiti.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa indicazione degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 cod. proc. civ. (determinazione dell'oggetto della domanda ed esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda) comporta - ove tali elementi non siano individuabili neppure dall'esame complessivo dell'atto (la cui interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione) - la nullità del ricorso, la quale non è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione della controparte, specie se tale costituzione non sia servita all'individuazione degli elementi omessi, restando altresì esclusa la possibilità d'identificare i medesimi mediante il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)