Sez. 1, Sentenza n. 2105 del 07/12/1983 Cc. (dep. 20/02/1984) Rv. 162732 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - CONDIZIONI.*
Il tribunale, investito del giudizio direttissimo, può trasmettere gli Atti al pubblico ministero perché proceda con le forme ordinarie solo quando il giudizio risulta promosso fuori delle ipotesi previste dalla legge, ma non può censurare l'apprezzamento eseguito dal pubblico ministero in ordine alla necessità di speciali indagini, con la conseguenza che, se tali indagini ritiene utili o necessarie, deve disporre l'istruzione formale, ma non può, perciò, disporre la restituzione degli Atti al pubblico ministero perché si proceda con le forme ordinarie. (Conf mass n 156831).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)