Sez. 1, Sentenza n. 2232 del 04/11/1982 Cc. (dep. 08/01/1983) Rv. 156831 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - CONDIZIONI.*
La esclusione del giudizio direttissimo con trasmissione degli Atti al pubblico ministero per il procedimento con le forme ordinarie, può essere ordinata dal giudice del dibattimento soltanto se ritenga insussistenti le condizioni di legittimità formale del rito direttissimo tipico (arresto in flagranza, ordine di cattura, emesso entro il trentesimo giorno ecc.). Qualora invece il giudizio risulti ritualmente introdotto nel rispetto di tali condizioni, il giudice suddetto deve definire il giudizio dando luogo alla necessaria attività di istruzione nel dibattimento stesso, con la sola possibilità di investire, al suo esito, il giudice istruttore per l'istruzione formale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 504 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)