diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5739 del 29/09/1983 (Rv. 430621 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE - (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN COINCIDENZA CON LE COSIDDETTE PUNTE STAGIONALI - CESSAZIONE - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430621-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE - (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN COINCIDENZA CON LE COSIDDETTE PUNTE STAGIONALI - CESSAZIONE - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La cessazione di un incremento dell'attività produttiva, che si sia in precedenza verificato in relazione ad aumenti della domanda ricorrenti in determinati periodi dell'anno (cosiddette punte stagionali), non integra di per sè giustificato motivo di licenziamento, secondo la previsione della legge 15 luglio 1966 n. 604, poiché il recesso del datore di lavoro, per contrazione della propria attività, può ritenersi consentito solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti alla stipulazione del contratto e tali da alterare il normale assetto e la programmazione dell'impresa, la quale deve prevedere e tenere conto delle indicate fluttuazioni del mercato in determinati periodi dell'anno. (V 2999/77, mass n 386557).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)