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Sez. L, Sentenza n. 2999 del 06/07/1977 (Rv. 386557 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - ESIGENZE DELL'ATTIVITA AZIENDALE - NOZIONE - CARATTERE STAGIONALE DELLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - VALIDITA - CONDIZIONI - RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA STAGIONALI - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1977-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386557-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - ESIGENZE DELL'ATTIVITA AZIENDALE - NOZIONE - CARATTERE STAGIONALE DELLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - VALIDITA - CONDIZIONI - RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA STAGIONALI - DIFFERENZA.*

Le esigenze dell'attivita aziendale, per costituire giustificato motivo (oggettivo) di licenziamento, non debbono necessariamente presentare i caratteri dell'eccezionalita, dell'imprevedibilita e della permanenza, ma e sufficiente concernano anche solo ordinarie variazioni del normale andamento dell'impresa, purche effettive e non fittizie, ne tali da essere compatibili con l'utilizzazione del personale divenuto superfluo in altre mansioni equivalenti a quelle che gia gli erano proprie. In particolare, a nulla rileva il mero carattere stagionale della contrazione dell'attivita di un'impresa, la quale, se solitamente e prevedibile, lo e tuttavia solo in maniera relativa e quantitativamente indeterminata: sicche, verificatasi la eventuale ancorche probabile diminuzione stagionale dell'attivita aziendale con incidenza diretta sull'organizzazione del lavoro, il ricorso al licenziamento giustificato, ove ne sussistano effettivamente le condizioni, si rende operante, tanto piu che non e legalmente possibile ovviare previamente alle contrazioni stagionali di attivita lavorativa in quanto la legge n 230 del 1962 consente l'assunzione di personale a tempo determinato solo per le attivita stagionali in senso stretto, ossia per quelle attivita preordinate e organizzate per un espletamento temporaneo, limitato ad una stagione. (V 374/75, mass n 373619).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. A, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)