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Sez. 2, Sentenza n. 1383 del 06/05/1968 (Rv. 332994 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE- DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE ED A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - VOLONTA DEL TESTATORE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332994-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE- DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE ED A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) - VOLONTA DEL TESTATORE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'individuazione della volonta del testatore si risolve in un giudizio di merito insindacabile in Sede di legittimita, ove sia correttamente motivato. (nella specie e stata ritenuta corretta la pronunzia del giudice di merito, il quale aveva ritenuto che il testatore avesse istituito erede e non legataria la moglie perche a) nel testamento pubblico era stata usata la parola lascio e non lego b) era da considerare che il notaio nella traduzione in iscritto delle Disposizioni testamentarie avesse effettuato un preventivo accertamento della volonta del testatore C) l'oggetto della disposizione era costituito da un complesso di beni economicamente rilevante comprendente unita eterogenee). (V. N. 2023-66 massima n. 323945).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)