Sez. 2, Sentenza n. 2023 del 23/07/1966 (Rv. 323945 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE - INSTITUTIO EX RE CERTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE - INSTITUTIO EX RE CERTA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'art. 588 cod. civ. - nel dettare il criterio distintivo tra le Disposizioni testamentarie a titolo universale e quelle a titolo particolare - stabilisce, nel primo comma, che, indipendentemente dall'espressione o dalla denominazione usata dal testatore, sono attributive della qualita di erede quelle Disposizioni le quali comprendono l'universalita dei beni o una parte determinata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio ereditario, mentre attribuiscono la sola qualita di legatorio le Disposizioni che assegnano i beni singolarmente in modo determinato. Il secondo comma precisa, tuttavia, che anche l'assegnazione di beni determinati (institutio ex re certa) o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, ove risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio, cioe nel loro rapporto con il tutto. Accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto (modo dell'attribuzione dei beni fatta dal testatore) la legge ha posto, quindi, quello soggettivo dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di attribuire o meno beni determinati, intesi come quota della universalita del suo patrimonio, con l'effetto della partecipazione del chiamato ai pesi e debiti dell'eredita nonche alla communio incidens relativa ai beni costituenti l'asse ereditario. L'accertamento del giudice del merito che una disposizione testamentaria, ancorche avente per oggetto beni determinati, sia a titolo universale si sottrae al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione, se compiuto con l'osservanza delle norme legali di ermeneutica e sorretto da adeguata motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)