Sez. 5, Sentenza n. 4912 del 02/03/2007 (Rv. 595971 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | IVA - Artt. 44 e 45 della legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Mancato versamento dell'importo dovuto - Sanzione - Mancata irrogazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997 - Ravvedimento - Applicabilità - Condizioni - Regolarizzazione - Termine - Pagamento - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di IVA, prevista dall'art. 44 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, qualora il contribuente non abbia provveduto al versamento dell'importo dovuto ed alla data di entrata in vigore del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 non sia stata ancora irrogata la sanzione prevista dall'art. 45, comma quarto, della legge n. 413 cit., trova applicazione, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 472 cit., la riduzione prevista dall'art. 13, comma primo, lettera b), del medesimo decreto per l'ipotesi del ravvedimento, la quale presuppone tuttavia che la regolarizzazione abbia luogo entro un anno dall'omissione, unitamente al pagamento della sanzione ridotta.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 45, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)