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Sez. 5, Sentenza n. 12883 del 01/06/2007 (Rv. 598915 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Ravvedimento - Errori od omissioni regolarizzabili - Presentazione in "terminis" della dichiarazione integrativa non accompagnata dal versamento dell'imposta e della sanzione ridotta - Applicabilità dei benefici di cui all'art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598915-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 13, comma 1, d.lgs. 472 del 1997 disciplina due distinte ipotesi di ravvedimento del contribuente: se è stato omesso in tutto od in parte il versamento dell'imposta, la sanzione è ridotta ad un ottavo ove il contribuente effettui l'integrale versamento dell'imposta e della sanzione entro 30 giorni dall'omissione (art. 13 d.lgs. 472 del 1997 lettera "a"); se sono stati commessi errori od omissioni, la sanzione è ridotta ad un quinto ove il contribuente regolarizzi la dichiarazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione (art. 13 d.lgs. 472 del 1997 lettera "b"). Essendo le due ipotesi distinte, la presentazione della sola dichiarazione integrativa entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, non accompagnata dal pagamento di quest'ultima e della sanzione in misura ridotta, non consente al contribuente di beneficiare della riduzione ad un ottavo della sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/11/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)