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Sez. 5 - , Sentenza n. 26142 del 16/10/2019 (Rv. 655537 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sull’energia elettrica - Società consortili costituite per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Obbligo di pagamento - Sussistenza - Esenzione - Condizioni - Consumo in proprio dell’energia prodotta - Necessità.
Stato
decisa il 2019-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655537-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di accise, le società consortili costituite per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile "ratione temporis", sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26 art. 1 com. 1 lett. M

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)