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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18863 del 11/09/2020 (Rv. 658870 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise ex art. 52, comma 3, lett. b), TUA – Nozione di autoproduttore – Richiamo di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79 del 1999 – Esclusione – Fondamento (richiama l. n. 208 del 2015) – Conseguenze con riguardo ai consorzi e alle società consortil
Stato
decisa il 2020-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658870-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l'autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 16/03/1999 num. 79 art. 2 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)