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Sez. 2, Sentenza n. 1105 del 16/04/1968 (Rv. 332568 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE- CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332568-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE- CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

E inammissibile in Cassazione la censura concernente la violazione di un articolo di un contratto collettivo stipulato dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo dello stato (nella specie, art. 4 del contratto collettivo nazionale 7 febbraio 1950 per i dipendenti delle aziende editoriali), qualora n0n sia dedotta dal ricorrente alcuna violazione di norme di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione data dai giudici di merito al detto articolo e cio perche i contratti collettivi postcorporativi non hanno natura di fonte di diritto. (V. 2151-66, massima 324190).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)