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Sez. L, Sentenza n. 124 del 07/01/1984 (Rv. 432383 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - OMISSIONE DELL'INDICAZIONE DEL NOME DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432383-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - OMISSIONE DELL'INDICAZIONE DEL NOME DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'omissione dell'indicazione del nome della controparte, nella intestazione del ricorso per Cassazione, è del tutto irrilevante, ai fini dell'art. 366, n. 1, cod. proc. civ., allorché la individuazione dell'intimato possa desumersi con certezza dal contesto dell'atto d'impugnazione. (Conf 1183/80, mass n 404674).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)