diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1183 del 18/02/1980 (Rv. 404674 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - OMISSIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404674-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - OMISSIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*

L'omissione del nome delle parti nell'intestazione del ricorso per Cassazione e irrilevante, ai fini dell'art 366 n 1 cod proc civ, quando l'individuazione delle stesse puo desumersi con certezza dal contesto dell'atto di impugnazione. (Conf 2068/77, mass n 385787; (Conf 1442/75, mass n 375002; (Conf 10/70, mass n 344603).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)