Sez. L, Sentenza n. 2863 del 23/04/1986 (Rv. 445903 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ANNULLAMENTO - EFFETTI - RIPRISTINO DEL RAPPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ANNULLAMENTO - EFFETTI - RIPRISTINO DEL RAPPORTO.*
L'annullamento del licenziamento ripristina giuridicamente il rapporto di lavoro quale esso era al momento del recesso del datore di lavoro; pertanto, determinandosi, per effetto di tale finzione giuridica, la continuità di detto rapporto, l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere medio tempore la retribuzione assume carattere risarcitorio in ordine al danno che il lavoratore ha subito per il mancato introito periodico di un emolumento destinato al mantenimento proprio e della famiglia. L'esclusione della risarcibilità di tale danno in ordine al periodo eccedente la misura minima (cinque mensilità) considerata dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 esige la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, che il lavoratore ha, nello stesso periodo, percepito altro introito nell'ambito di un rapporto di lavoro intercorso con terzi. (V 5087/82, mass n 422982).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)