diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5087 del 04/10/1982 (Rv. 422982 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - LIQUIDAZIONE - CRITERI - IMPORTO MINIMO E RISARCIBILITÀ DELLA PARTE ECCEDENTE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422982-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - LIQUIDAZIONE - CRITERI - IMPORTO MINIMO E RISARCIBILITÀ DELLA PARTE ECCEDENTE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA.*

Il secondo comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel disporre che il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto al risarcimento del danno subito e che, in ogni caso, la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, non prevede due concorrenti e cumulabili forme di risarcimento, aventi ad oggetto, rispettivamente, il danno effettivamente subito e quello forfettariamente fissato in misura non inferiore a cinque mensilità; tale norma, invece, ferma l'unicità del danno risarcibile (che corrisponde alla perdita concretamente subita dal lavoratore per la Mancanza di lavoro fra il licenziamento illegittimo e la successiva pronuncia di reintegrazione), distingue soltanto nel senso che, mentre l'attribuzione dell'importo minimo predetto va effettuata anche in difetto di ogni prova al riguardo, per la risarcibilità della parte eccedente tale quota occorre, invece, la dimostrazione, ad opera del lavoratore, che il danno è stato realmente subito, ancorché la rigorosità di questa dimostrazione sia temperata dalla presunzione connessa alla natura alimentare della retribuzione non percepita, mentre incombe al datore di lavoro l'Onere di dimostrare che il lavoratore abbia percepito introiti diversi per effetto di altra occupazione. (V 1208/80, mass n 404705; (V 3271/78, mass n 392696).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)