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Sez. L, Sentenza n. 855 del 06/02/1980 (Rv. 404295 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BANCO DI SICILIA - DISCIPLINA DI RINVIO ALLE NORME VIGENTI PER GLI IMPIEGATI DELLO STATO - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE - ESTENSIONE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CONSEGUENZA - DISCIPLINA DEL RISCATTO DEL SERVIZIO NON DI RUOLO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404295-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BANCO DI SICILIA - DISCIPLINA DI RINVIO ALLE NORME VIGENTI PER GLI IMPIEGATI DELLO STATO - ABROGAZIONE - ESCLUSIONE - ESTENSIONE AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - CONSEGUENZA - DISCIPLINA DEL RISCATTO DEL SERVIZIO NON DI RUOLO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - APPLICABILITA.*

La disposizione contenuta nell'art 11 dell'allegato T all'art 39 della legge 8 agosto 1895, n 486 - secondo cui le pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia vengono regolate dalle norme vigenti per gli impiegati dello stato - non e stata abrogata neanche in via implicita, dato che le leggi successive non disciplinano l'intera materia e non contengono Disposizioni contrasto od incompatibili con essa. Essa, pertanto, e tuttora in vigore anche ai fini del trattamento di fine rapporto dei dipendenti del Banco di Sicilia, con la conseguenza dell'applicazione a costoro dell'art 2 del dll 7 aprile 1948 n 262 sul riscatto del servizio non di ruolo dei dipendenti pubblici. (V 2644/76, mass n 381427).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39, Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)