Sez. L, Sentenza n. 2644 del 09/07/1976 (Rv. 381427 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - PERSONALE - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - NORME VIGENTI PER GLI IMPIEGATI DELLO STATO - APPLICABILITA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O CODICE CIVILE IN TEMA DI INDENNITA DI ANZIANITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - PERSONALE - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - NORME VIGENTI PER GLI IMPIEGATI DELLO STATO - APPLICABILITA - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O CODICE CIVILE IN TEMA DI INDENNITA DI ANZIANITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La disposizione contenuta nell'art 11 dell'allegato T all'art 39 della legge 8 agosto 1895, n 486 - secondo cui le pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia vengono regolate dalle norme vigenti per gli impiegati dello stato - e tuttora in vigore nella sua integrita ed esaurisce l'intera disciplina del trattamento di fine rapporto, sia per quanto riguarda la pensione, sia per quanto riguarda l'indennita di buonuscita, senza alcuna possibilita di commistione di tale disciplina con quella prevista dalla contrattazione collettiva o dal codice civile in tema di indennita di anzianita. Ne consegue che non e possibile alcun confronto tra gli emolumenti globalmente corrisposti dal Banco di Sicilia e il trattamento che sarebbe spettato come indennita di anzianita secondo le norme del codice civile e della contrattazione collettiva con la conseguenza che ne il Banco di Sicilia puo pretendere la restituzione delle somme corrisposte in piu rispetto a quanto assicurato dalle norme del codice civile e dei contratti collettivi ne i dipendenti possono pretendere alcuna integrazione alla luce di tali norme rispetto a quanto loro corrisposto in conformita della legge n 486 del 1895.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2123, Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39, Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 01/08/1955, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)