Sez. 1, Sentenza n. 2690 del 05/02/2010 (Rv. 611662 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Quantificazione - Indennità di alloggio - Valutazione - Necessità - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio, deve essere considerata anche l'indennità di alloggio, riconosciuta al coniuge obbligato dal suo datore di lavoro, poiché tale emolumento, mirando a sollevare il beneficiario da possibili maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all'estero, determina migliori condizioni di vita, da cui non può prescindersi nel giudizio sulle attuali disponibilità dell'obbligato e sull'adeguatezza della situazione economica dell'altro coniuge rispetto alla situazione precedente, nel perseguimento del fine di ripristinare per quanto possibile un certo equilibrio.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)