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Sez. 1, Sentenza n. 19527 del 19/12/2003 (Rv. 569088 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Quantificazione - Indennità di servizio all'estero per i diplomatici - Valutazione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569088-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio deve essere considerata anche l'indennità di servizio all'estero attribuita ai diplomatici a norma dell'art. 171 del d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, ancorché non abbia natura retributiva dal punto di vista contributivo e fiscale e sia attribuita per fronteggiare i possibili maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all'estero. Infatti assume rilievo ai fini in questione che tale indennità, mirando a far fronte ad esigenze di rappresentanza connaturate alle funzioni esercitate, determini migliori condizioni di vita sul piano economico, da cui non può prescindersi nel giudizio sulla adeguatezza della condizione economica dell'ex coniuge rispetto alla situazione precedente, nel perseguimento del fine di ripristinare per quanto possibile un certo equilibrio.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 171, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)