Sez. 1 - , Ordinanza n. 37440 del 21/12/2022 (Rv. 666529 - 01)
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE | Istituto di credito - Amministratori - Concessione di credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza - Responsabilità - Presupposti.
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE
Gli amministratori di banche, ove abbiano concesso credito in violazione dei criteri di diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale, arrecato al patrimonio della banca, consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione della sue capacità gestionali e di investimento, senza che sia necessario attendere l'esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati.
Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)