Sez. 1, Ordinanza n. 26248 del 08/10/2024 (Rv. 672750-01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA | Principi di sana e prudente gestione nell'erogazione del credito - Finanziamenti concessi a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 - D.l. n. 23 del 2000 (c.d. decreto liquidità) - Applicabilità - Garanzia fondo statale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA
In materia di erogazione del credito, i principi di sana e prudente gestione, sottesi all'art. 5 del d.lgs. n. 285 del 1993 (TUB) e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., devono essere osservati anche in relazione ai finanziamenti concessi nel contesto dell'emergenza sanitaria Covid-19, pur se integralmente garantiti dal Fondo centrale di garanzia PMI gestito da Mediocredito Centrale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m), del d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2020. (Affermando tale principio, la S.C. ha tuttavia cassato con rinvio il provvedimento di merito che aveva ritenuto che la violazione di tali principi integrasse, di per sé, un'attività di concorso del finanziatore nel reato di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, l.fall., con conseguente nullità del contratto di mutuo).
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 285 art. 5, Cod. Civ. art. 1176, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 13 com. 1 lett. M, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)