Sez. 1, Sentenza n. 17180 del 14/11/2003 (Rv. 568154 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Società con soci a responsabilità illimitata - Atti di disposizione compiuti dal socio illimitatamente responsabile dichiarato anch'egli fallito - Revocabilità - Condizioni - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Nel caso di azione revocatoria fallimentare concernente atti di disposizione patrimoniale compiuti da un socio illimitatamente responsabile di una società, dichiarato fallito per effetto del fallimento di questa, la conoscenza dello stato di insolvenza deve riferirsi non già al socio (il quale, "uti singulus", ben può non versare in stato di insolvenza), ma alla società.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)