Sez. 1, Sentenza n. 4705 del 03/03/2006 (Rv. 590238 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Fallimento di una società di persone - Dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile - Revocatoria fallimentare degli atti di disposizione del socio - Condizioni - Conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo - Oggetto - Stato di insolvenza del socio - Esclusione - Insolvenza della società - Rilevanza esclusiva - Domanda di revoca ex art. 67, comma primo, legge fall. - Applicabilità del principio in rapporto all'onere della prova della "inscientia decoctionis" gravante sul convenuto - Fattispecie in tema di revoca di ipoteca giudiziale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Ai fini della revocatoria fallimentare degli atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone, dichiarato fallito per effetto del fallimento sociale, la "scientia decoctionis" va riscontrata con riferimento all'insolvenza della società, considerato che è quest'ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio come conseguenza automatica della sua illimitata responsabilità per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di un suo stato di insolvenza personale. Ne consegue che anche l'onere della prova della "inscientia decoctionis", che grava sul convenuto nel caso di domanda di revocatoria fallimentare proposta a norma dell'art. 67, comma primo, legge fall., ha come termine di riferimento, non già lo stato di insolvenza del socio suddetto, bensì quello della società alla quale l'autore dell'atto di disposizione partecipi in regime di responsabilità illimitata. (Fattispecie in tema di domanda di revoca, ex art. 67, comma primo, n. 4, legge fall., di ipoteca giudiziale iscritta su beni immobili appartenenti a soci di una società di fatto, successivamente dichiarata fallita).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)