Sez. 2, Sentenza n. 1343 del 03/11/1970 Ud. (dep. 20/02/1971) Rv. 116764 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - TENTATIVO - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE - LIMITI.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - TENTATIVO - APPLICABILITA DELL'AGGRAVANTE - LIMITI.*
Nei reati contro il patrimonio, le norme relative all'entita del danno, quale circostanza aggravante o attenuante (artt 61 n 7 e 62 n 4 cod pen) sono applicabili anche ai reati tentati ogni qualvolta sia possibile, attraverso la considerazione della modalita del fatto, stabilire il valore delle cose che presumibilmente il colpevole avrebbe sottratto se non gli fosse stato impedito di consumare il reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)