Sez. 6 - 5, Sentenza n. 22793 del 09/11/2015 (Rv. 637203 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Compensazione delle spese processuali - Art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile "ratione temporis" - Giusti motivi - Motivazione esplicità - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006 si applica l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione emendata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 263 del 2005, sicché la compensazione delle spese richiede la concorrenza di "altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione", che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)