Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 316 del 12/01/2012 (Rv. 620852 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Disciplina previgente alla legge n. 69 del 2009 - Giusti motivi - Giurisprudenza basata su principio astrattamente univoco ma variamente enunciato in concreto - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile "ratione temporis" prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso, ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni, atteso che le decisioni altalenanti ben possono dipendere dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente. (Principio enunciato con riferimento alla giurisprudenza che afferma la sussistenza della competenza per materia del giudice di pace sulle cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali, con esclusione solo di quelle in cui si controverta dell'esistenza stessa del diritto, precisandosi che sussistono varie declinazioni del suddetto orientamento con riferimento al diritto al parcheggio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)