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Sez. 1, Sentenza n. 1037 del 24/03/1976 (Rv. 379700 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - AMMISSIONE DI MEZZO ISTRUTTORIO - NATURA ORDINATORIA - REVOCABILITA - CENSURE CONTRO IL PROVVEDIMENTO ISTRUTTORIO - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379700-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - AMMISSIONE DI MEZZO ISTRUTTORIO - NATURA ORDINATORIA - REVOCABILITA - CENSURE CONTRO IL PROVVEDIMENTO ISTRUTTORIO - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA - NECESSITA.*

Il provvedimento ammissivo di un mezzo istruttorio, preso dal collegio con la sentenza non definitiva, anziche con distinta ordinanza, mantiene natura e funzione ordinatoria e, quindi, rimane revocabile e modificabile. Da cio consegue che le censure avverso detto provvedimento possono essere fatte valere non con l'impugnazione della sentenza non definitiva, ma solo con l'impugnazione della sentenza definitiva, che abbia mantenuto fermo il provvedimento stesso ed utilizzato i risultati del disposto mezzo istruttorio. (V 3497/72, mass n 361416).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)