Sez. 3, Sentenza n. 9286 del 15/12/1987 (Rv. 456469 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - AMMISSIONE DI MEZZO ISTRUTTORIO - NATURA ORDINATORIA - REVOCABILITÀ - CENSURA CONTRO IL PROVVEDIMENTO ISTRUTTORIO - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA - NECESSITÀ (FATTISPECIE IN CUI LA S.C. HA DICHIARATO L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA DICHIARATIVA DELLA INESISTENZA DELLA PROVA ASSUNTA DAL SINGOLO GIUDICE ANZICHÉ DAL COLLEGIO NEL RITO DEL LAVORO).*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - AMMISSIONE DI MEZZO ISTRUTTORIO - NATURA ORDINATORIA - REVOCABILITÀ - CENSURA CONTRO IL PROVVEDIMENTO ISTRUTTORIO - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA - NECESSITÀ (FATTISPECIE IN CUI LA S.C. HA DICHIARATO L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA DICHIARATIVA DELLA INESISTENZA DELLA PROVA ASSUNTA DAL SINGOLO GIUDICE ANZICHÉ DAL COLLEGIO NEL RITO DEL LAVORO).*
Il provvedimento che abbia deciso esclusivamente sulla validità di un mezzo istruttorio già espletato (nella specie in violazione del principio dell'immediatezza processuale nel rito del lavoro ed adottato fuori di ogni previsione normativa), senza pronunciare su questioni di merito rimesse all'ulteriore prosieguo del giudizio, ancorché emesso in Forma di sentenza non definitiva, ha natura e funzione ordinatoria e, quindi, rimane revocabile e modificabile. Ne consegue che le censure avverso tale provvedimento possono essere fatte valere non con l'impugnazione del detto provvedimento, pure se qualificato sentenza non definitiva, ma solo con l'impugnazione della successiva sentenza definitiva, che abbia mantenuto fermo il provvedimento stesso ed utilizzato i risultati di quel mezzo istruttorio. (nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso la sentenza non definitiva con cui, dichiarata l'inesistenza della prova assunta dal singolo giudice anziché dal collegio nel rito del lavoro, la Corte del merito aveva rimesso la causa sul ruolo per la reiterazione della prova). (V 2795/83, mass n 427708; (V 1037/76, mass n 379700; (V 3497/72, mass n 361416; (V 441/71, mass n 350047).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)