Sez. 1, Sentenza n. 1202 del 25/02/1986 (Rv. 444681 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE DA PARTE DI UNO SOLTANTO DEI NUBENDI DI UNO DEI "BONA MATRIMONII" - OSTACOLO NELL'ORDINE PUBBLICO PER ACCORDO O PER RISERVA MENTALE DEL CONIUGE NON ISTANTE AI FINI DELL'ESECUTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE DA PARTE DI UNO SOLTANTO DEI NUBENDI DI UNO DEI "BONA MATRIMONII" - OSTACOLO NELL'ORDINE PUBBLICO PER ACCORDO O PER RISERVA MENTALE DEL CONIUGE NON ISTANTE AI FINI DELL'ESECUTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
La delibazione della sentenza ecclesiastica, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei nubenti di uno dei "bona matrimonii" (nella specie, "bonum sacramenti" e "bonum prolis"), non trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano non soltanto nel caso in cui detta esclusione sia stata manifestata all'altra parte, e, quindi, sia ricollegabile ad un accordo di tipo simulatorio, rilevante anche nell'ordinamento italiano, ma pure nel caso in cui, benché l'esclusione medesima sia rimasta a livello di mera riserva mentale, la istanza di esecutività provenga dall'altro coniuge, quello cosiddetto incolpevole, o comunque non abbia l'opposizione dello stesso, atteso che, in tale situazione, gli inderogabili principi dello ordinamento interno in tema di tutela della buona fede e dello affidamento, che altrimenti impedirebbero di assegnare rilievo ad una riserva mentale, non possono spiegare quest'effetto preclusivo, in considerazione della scelta operata dal soggetto alla cui tutela sono rivolti i principi medesimi (ed a prescindere dal diverso atteggiamento che egli abbia eventualmente tenuto nel processo canonico conclusosi con la pronuncia delibanda). (V 5261/84, mass n 436994; (V 243/84, mass n 432506).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)