Sez. 1, Sentenza n. 1822 del 28/01/2005 (Rv. 579711 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione di uno dei "bona matrimonii" da parte di uno dei coniugi - Ignoranza o non conoscibilità da parte dell'altro coniuge - Contrasto con l'ordine pubblico - Condizioni.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
La dichiarazione d'esecutività nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, a causa dell'esclusione da parte di uno dei coniugi di uno dei "bona matrimonii", trova ostacolo nell'ordine pubblico, qualora detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore e non sia stata manifestata, ovvero non sia stata conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, in quanto, in tal caso, si pone in contrasto con l'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, che è tuttavia ricollegato ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore contro gli ingiusti attacchi esterni. Pertanto, al suo titolare va riconosciuto il diritto di scegliere la non conservazione del rapporto viziato per fatto dell'altra parte e, conseguentemente, non sussiste ostacolo alla delibazione della sentenza nel caso in cui il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge chieda la dichiarazione d'esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)