Sez. L, Ordinanza n. 30339 del 25/11/2024 (Rv. 672939-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA' | Segretari comunali - Abolizione del divieto di reformatio in peius ex art. 1, comma 458, l. n. 147 del 2013 - Applicazione ai Segretari in disponibilità nominati in enti di classe inferiore - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA'
In tema di trattamento economico dei segretari comunali, l'art. 1, comma 458, della l. n. 147 del 2013, che ha sancito l'abolizione del divieto di reformatio in peius, non si applica ai segretari in disponibilità nominati in enti di classe inferiore, per i quali vige la specifica previsione contrattuale di cui all'art. 43 del c.c.n.l. 16 maggio 2001, che riprende in toto l'art. 19, comma 7, del d.P.R. n. 465 del 1997, sicché il segretario comunale nominato presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione conserva il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio.
Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 458 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 16/05/2001, DPR 04/12/1997 num. 465 art. 19 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)