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Sez. U, Sentenza n. 1670 del 11/06/1973 (Rv. 364571 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA - CENSURABILITA - ESCLUSIONE - RIPROPONIBILITA DELLA QUESTIONE DINANZI AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364571-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA - CENSURABILITA - ESCLUSIONE - RIPROPONIBILITA DELLA QUESTIONE DINANZI AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA.*

L'omessa pronuncia su una questione di legittimita costituzionale non puo essere dedotta come vizio dell'attivita del giudice nell'emanazione della sentenza pronunciata nel giudizio in cui e stato sollevato l'incidente di costituzionalita. Tale impossibilita non pregiudica, peraltro, la posizione delle parti, essendo ad esse consentito riproporre la questione di costituzionalita all'inizio di ogni grado del giudizio o - con una variante che ha solo rilievo formale - prospettare la questione come denuncia di una violazione di legge, consistente nell'omessa verifica della validita della norma denunciata di incostituzionalita.*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)