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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24561 del 09/08/2022 (Rv. 665786 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Regime dell’inversione contabile - Omissione dell’autofattura e delle conseguenti annotazioni - Violazione formale - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665786-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di inversione contabile, c.d. "reverse charge", le omissioni relative all'emissione dell'autofattura ed alle successive annotazioni, ove non abbiano riflessi sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo, configurano violazioni di carattere formale, poiché la normativa ha lo scopo di prevenire la violazione della procedura di inversione contabile, sì da evitare un pregiudizio all'esercizio delle attività di controllo, secondo una valutazione astratta e compiuta "ex ante", anche quando l'inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulla determinazione dell'imponibile.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)