Sez. L, Sentenza n. 16519 del 21/08/2004 (Rv. 576059 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI | Direttore amministrativo - Contratto di diritto privato - Obbligazioni del direttore - Di risultato - Configurabilità - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ORGANI
Dal contratto di diritto privato tra la Azienda Unità Sanitaria Locale e il direttore amministrativo della stessa, come configurato dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni - al quale deve riconoscersi natura di rapporto di lavoro autonomo - discende per il lavoratore un'obbligazione di risultato e non anche di mezzi, conformemente all'opzione del legislatore delegante che ha inteso introdurre per la gestione apicale delle AUSL una responsabilità di tipo manageriale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Legge 30/12/1991 num. 412 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)