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Sez. L, Sentenza n. 14957 del 23/10/2002 (Rv. 558033 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE | Azienda ospedaliera - Direttore sanitario - Assunzione dell'obbligo di curare l'aspetto igienico-sanitario della struttura ospedaliera e di "risponderne" al direttore generale - Obbligazione di risultato - Natura - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558033-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - ESECUZIONE DELL'OPERA - IN GENERE

In materia di esercizio di attività professionale, è obbligazione di risultato, e non già di mezzi, quella assunta dal direttore sanitario che, nello stipulare il contratto d'opera professionale, si sia - tra l'altro - obbligato a curare l'aspetto igienico - sanitario di una struttura ospedaliera e a "risponderne" nei confronti del direttore generale (che ha sostituito il presidente o il sovrintendente sanitario di cui all'art. 5 d.P.R. n. 128 del 1969). (Nel formulare il detto principio, la S.C. ha osservato ulteriormente che "una volta che un professionista si sia obbligato a curare l'aspetto igienico sanitario di uno stabilimento, il permanere di cattive condizioni igienico - sanitarie dimostra non solo il mancato raggiungimento di un "risultato", ma, al contempo, una insoddisfacente applicazione di "mezzi", atteso che gli stessi non hanno raggiunto il risultato previsto nel contratto (e salva la possibilità, per il professionista, di provare la sussistenza di fattori eccezionali, non superabili con l'ordinaria diligenza)").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176, DPR 27/03/1969 num. 128 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Campania 03/11/1994 num. 32 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)