Sez. 5 - , Ordinanza n. 25521 del 12/10/2018 (Rv. 650952 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento fondato sulla simulazione di negozi giuridici - Ammissibilità - Fondamento e conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può avvalersi, ai sensi degli artt. 37 e ss. del d.P.R. n. 600 del 1973, della prova presuntiva e, pertanto, quale soggetto terzo, anche in mancanza di un riscontro documentale, ricorrendo presunzioni gravi, precise e concordanti, è legittimata ad effettuare una ripresa a tassazione in forza della ritenuta simulazione dei contratti stipulati dal contribuente che è onerato della prova contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1414, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1344, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)