Sez. 5, Sentenza n. 20816 del 26/10/2005 (Rv. 584572 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE | Amministrazione finanziaria - Poteri - Simulazione dei contratti stipulati dal contribuente - Deducibilità - Prova.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE
La amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 cod. civ.); la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)