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Sez. 3 - , Ordinanza n. 1586 del 24/01/2020 (Rv. 656690 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Rigetto della domanda – Nuovo giudizio – Diversa qualificazione giuridica della domanda ad opera della parte – Giudicato – Sussistenza – Presupposti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656690-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto di una domanda preclude la proposizione in un nuovo giudizio di altra domanda, diversamente qualificata "in iure" ma volta all'ottenimento del medesimo diritto. (Nella fattispecie, la parte aveva richiesto la condanna dello Stato, per inadempimento alle direttive comunitarie, al pagamento della remunerazione della frequenza di corsi di specializzazione in medicina, pretesa ad altro titolo già esercitata e disattesa, per prescrizione, in un precedente giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)