Sez. 3, Sentenza n. 22625 del 11/12/2012 (Rv. 624609 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Vendita di fondo agricolo - Esercizio positivo dell'azione di riscatto da parte del conduttore agricolo titolare del diritto di prelazione - Conseguenza - Proposizione dell'azione risarcitoria di cui all'art. 1483 cod. civ. da parte dell'acquirente del fondo nei confronti del proprietario alienante - Ammissibilità - Determinazione dei danni - Criteri - Interesse negativo - Limiti.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Se l'acquirente del fondo agrario, che subisce il riscatto, agisce nei confronti del proprietario alienante per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1483 cod. civ., quest'ultimo è normalmente dovuto, in virtù dell'art. 1479 cod. civ., nei limiti del cd. interesse negativo, costituito principalmente dalla restituzione del prezzo e dal rimborso delle spese della vendita; solo se ricorra il dolo o la colpa del venditore in riferimento alla particolare causa che ha determinato l'evizione, come nell'ipotesi di violazione della garanzia espressamente prestata circa l'inesistenza di diritti di prelazione spettanti a terzi, il venditore è obbligato al risarcimento totale del danno, comprensivo anche del lucro cessante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)