diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8856 del 21/08/1993 (Rv. 483525 - 01)

Tributi (in generale) - Condono fiscale | Opposizione avverso l'avviso di rettifica della dichiarazione annuale I.V.A. - Definizione a seguito di dichiarazione integrativa, senza applicazione di pena pecuniaria, ai sensi del D.L. n. 429 del 1982 - somma in precedenza versata volontariamente per pena pecuniaria - Restituzione al contribuente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483525-01

Tributi (in generale) - Condono fiscale

Poiché con riguardo a violazione di obblighi posti dalla disciplina normativa dell'I.V.A., il credito dell'amministrazione finanziaria per pena pecuniaria sorge fin dal momento della data della commissione dell'infrazione, il contribuente che abbia pagato volontariamente una parte di tale credito non può pretenderne la restituzione qualora, avendo proposto opposizione avverso l'avviso di rettifica della dichiarazione annuale, definisca la controversia a seguito di dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, senza applicazione di pena pecuniaria, perché in materia di I.V.A., sulla base delle richiamate disposizioni, non è prevista la restituzione di quanto spontaneamente pagato, non potendo trovare applicazione le norme codicistiche in tema di arricchimento senza causa o di indebito arricchimento di fronte alle particolari disposizioni contenute nella citata legge sulla definizione agevolata delle controversie fiscali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)