Sez. 2, Sentenza n. 11543 del 02/10/1985 Ud. (dep. 28/11/1985) Rv. 171244 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RECUPERO DELLE COSE OGGETTO DEL REATO AD OPERA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DANNI RESIDUI RISARCITI DAL COLPEVOLE - ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RECUPERO DELLE COSE OGGETTO DEL REATO AD OPERA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DANNI RESIDUI RISARCITI DAL COLPEVOLE - ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di recupero delle cose oggetto del reato, da parte della polizia giudiziaria, è inapplicabile l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., a nulla rilevando che il colpevole abbia in seguito risarcito effettivamente i residui danni. (Conf mass n 161538, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)