diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10418 del 13/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161538 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - RICETTAZIONE DI ASSEGNI BANCARI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO DEGLI ASSEGNI E NON AL VALORE DEI MODULI.*
Stato
decisa il 1983-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161538-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - RICETTAZIONE DI ASSEGNI BANCARI - RIFERIMENTO ALL'IMPORTO DEGLI ASSEGNI E NON AL VALORE DEI MODULI.*

In caso di ricettazione di assegni bancari, ai fini della concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità il valore degli assegni ricettati va rapportato all'importo dei medesimi, e non al valore commerciale dei moduli di conto corrente. (Conf mass n 152289; (Conf mass n 147642).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)